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AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE
Ai sensi dell'articolo 95 del T. U. 1775/33 "Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93. chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire ".
Ai sensi del D.Leg.vo 152/99 (come modificato dall'art. 7 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n° 258) tutto il territorio nazionale è sottoposto a tutela.
La S.V. dovrà, altresì, comunicare la data di inizio e di fine dei lavori di ricerca.
E necessario allegare alla domanda in duplice copia (di cui n° 1 in bollo da € 1,29 ogni 4 facciate):
Tutti gli elaborati di cui sopra dovranno essere firmati in originale da tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale.
Se la perforazione supera i 30 metri, si dovrà dare comunicazione alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Dipartimento Per i Servizi Tecnici Nazionali - Ufficio SIU - Via Curtatone, 3 - 00185 ROMA ai sensi della L. 04/08/1984 n° 464.
N.B.: Alla domanda dovrà essere allegata la denuncia del pozzo (ai sensi dellart.10 del d.lgs 12/07/1993 n° 275 e art. 2 della legge 17/08/1999, n°290) come pozzo esistente (se scavato prima del 21/08/1999, modello c) o come pozzo nuovo (se scavato dopo il 21/08/1999 modello b).
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