AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Settore 06 - Tutela acqua
Via Saffi n. 49 - 01100 VITERBO


LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALI

Modulistica ed istruzioni per la presentazione delle domande

  1. MODULO DI RICHIESTA

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LE LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALI

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO:

  • che con Delibera di Giunta Regionale n° 4312 del 04.08.1998, ai sensi dell’art. 52 della legge regionale n° 4/97, sono stati approvati i primi adempimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della citata legge regionale n° 4/97 in materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche;
  • che in particolare sono state attribuite alla Provincia le competenze in materia di licenze di attingimento di acqua pubblica, di cui all’art. 56 del R.D. n° 1775 del 11.12.1933;
  • che con la legge regionale n°53 del 11.12.1998 sono state delegate alla Provincia le funzioni relative alle suddette licenze di attingimento di acqua pubblica;
  • che con l’art. 209 della legge regionale n°14 del 06.08.1999 è stata abrogata la citata legge regionale n° 4/97 ma che, tuttavia, l’art. 191, comma 1 della L.R. n° 14/99 ha stabilito che l’effettivo esercizio delle funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti Locali ai sensi dell’art. 8 decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie di cui agli artt. 192 e 193, ad eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n° 14/99, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell’art. 52, comma 2 della L.R. n° 4/97;
  • che, pertanto, per effetto di tale norma, continuano ad essere operative le disposizioni di cui alla citata delibera n° 4312 del 04.08.1998;
  • che la legge n°142/1990 e successive modifiche ed integrazioni hanno affidato alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale;
  • che si ritiene di confermare all’Assessorato Ambiente, nell’ambito del Settore Tutela Acque, l’unità organizzativa incaricata di procedere all’istruttoria delle domande di autorizzazione alla ricerca delle acque ed alla escavazione pozzi, di licenze di attingimento e di concessioni di derivazioni d’acqua pubblica;

CONSIDERATO:

  • che le attività di rilascio delle licenze di attingimento sono regolate dalle disposizioni di cui all’art. 56 del R.D. 11.12.1933 n° 1775, nonché dagli artt. 11 e 43 del R.D. 14.08.1920 n° 1285;
  • che in particolare l’art. 56 del R.D. n° 1775/33, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12.07.1993 n° 275, stabilisce che la licenza di attingimento può essere accordata purchè non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato, ove definito, il minimo deflusso costante vitale;
  • che le Autorità di Bacino preposte ai bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ricadenti nel territorio provinciale non hanno a tutt’oggi definito il minimo deflusso costante vitale;
  • che l’Autorità di Bacino del Fiora ha emesso Norme di salvaguardia, in vigore fino al 31.01.2001, con le quali limita, tra l’altro, la concessione delle licenze annuali di attingimento alle sole licenze già assentite e per le quali viene chiesto il rinnovo, nel limite massimo di 10 l/s per ciascuna licenza;
  • che si rende necessario definire procedimenti di rilascio delle licenze di attingimento che garantiscano la razionalizzazione dei prelievi durante il periodo estivo ed il riparto delle disponibilità idriche tra le utenze, privilegiando gli usi irrigui in agricoltura ai sensi della legge n° 36/94;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990 n° 142 atteso che, nella fattispecie, non ricorrano i presupposti per l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

  1. di recepire quanto disposto dalla legge regionale n° 53/98, dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 4312/98 e dalla legge regionale n° 14/99 in tema di rilascio di licenze di attingimento di acqua pubblica;
  2. di individuare nel Settore Tutela Acque dell’Assessorato Ambiente, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241 del 07.08.1990, l’unità operativa responsabile che procederà all’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande inoltrate;
  3. che il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista e comunque secondo le modalità ed i tempi previsti al successivo punto 4). Qualora debba venire richiesta una integrazione di documentazione il termine generale sopra fissato ricomincerà a decorrere dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti;
  4. che per garantire la ripartizione della risorsa tra i richiedenti, tutelando altresì le licenze già assentite, le licenze verranno concesse ogni anno alle date del 30 gennaio, 30 Marzo, 30 Maggio, 30 Luglio e 30 Settembre, con priorità per l’uso irriguo in agricoltura, raggruppando ad ognuna delle date sopra elencate le domande pervenute tra la stessa e la precedente; le licenze avranno comunque scadenza al termine dell’anno solare in cui saranno rilasciate;
  5. le licenze verranno accordate con decorrenza coincidente con la data di presentazione della relativa domanda; qualora sia necessario richiedere integrazioni alla documentazione presentata, anche in sede di verbale di sopralluogo, la licenza decorrerà dalla data di presentazione delle integrazioni stesse;
  6. che le licenze di attingimento dovranno comunque essere rilasciate nel rispetto delle norme e delle direttive emesse dalle Autorità di bacino competenti;
  7. che la somma da richiedere agli utenti a titolo di rimborso spese istruttorie per ogni singolo procedimento autorizzativo ammonta a lire 200.000 (duecentomila) per la prima licenza di attingimento; tale somma è ridotta a lire 100.000 (centomila) per i rinnovi di licenze già assentite in anni precedenti; il versamento della somma e l’esibizione della relativa quietanza costituiscono condizione di procedibilità dell’istruttoria;
  8. che rientra comunque nelle facoltà del Dirigente del Settore, ai sensi dell’art. 56, comma 1 del R.D. n° 1775/33, negare la concessione della licenza di attingimento per motivi di pubblico interesse;
  9. che le licenze di attingimento ai sensi dell’art. 56 del R.D. n° 1775/33 sono adottate a firma del Dirigente del Settore Tutela Acque, fatti salvi i casi per i quali il Dirigente del Settore di concerto con l’Assessore all’Ambiente ritenga necessario procedere al rilascio previa deliberazione della Giunta Provinciale;
  10. che le licenze di attingimento sono rilasciate con riferimento al terreno da irrigare intendendosi pertanto, ai sensi dell’art. 56 comma 3 del R.D. n°1775/33, che le licenze non possono essere rinnovate per più di cinque volte per irrigare la medesima superficie irrigua come catastalmente identificata;
  11. di adottare ai fini del rilascio della licenza di attingimento il seguente procedimento istruttorio:
  1. esame della domanda e documentazione allegata: il richiedente l’autorizzazione è tenuto a presentare la domanda secondo le modalità indicate sull’apposito modulo allegato alla presente deliberazione (modello L); ai sensi dell’art. 43 del R.D. n° 1285/1920, alla domanda andranno allegati i disegni eventualmente necessari, nonché una relazione descrittiva delle opere e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi. Alla domanda verrà altresì allegata la ricevuta del versamento della somma dovuta all’Amministrazione a titolo di rimborso spese istruttorie (nella misura di cui al precedente punto 6), effettuato sul c/c postale n° 12602017 intestato a Amministrazione Provinciale di Viterbo - Servizio Tesoreria oppure a mezzo bonifico bancario c/o Tesoriere Amministrazione Provinciale di Viterbo – CARIVIT SpA - via Mazzini, 129 – 01100 Viterbo, ABI 06065, CAB 14500;
  1. richiesta di integrazioni: nel caso in cui sia necessario richiedere documentazione integrativa, questa dovrà essere fornita entro un tempo massimo di 90 gg. dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la ditta sarà diffidata a presentare quanto precedentemente richiesto entro un tempo massimo di 15 gg, dopo di che l’autorizzazione verrà negata con atto dirigenziale;
  2. Sopralluoghi: il responsabile del procedimento potrà decidere, in relazione alla entità ed alla ubicazione del prelievo, di procedere agli accertamenti e sopralluoghi che riterrà necessari per la definizione dell’istruttoria;
  3. Conclusione dell’istruttoria: al termine della fase istruttoria, il responsabile del procedimento invierà al Dirigente una relazione conclusiva; provvederà altresì alla redazione e all’invio al Dirigente dell’atto autorizzativo e del Disciplinare;
  1. di stabilire che il provvedimento autorizzativo sarà inviato all’Autorità di Bacino competente per territorio;
  2. che, per motivi di pubblico interesse o in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’atto autorizzativo o nel disciplinare il Dirigente, con proprio atto, può disporre la revoca dell’autorizzazione all’attingimento, quante volte ne ravvisi la necessità. In caso di revoca la Ditta non avrà a pretendere alcun indennizzo; allo scadere della licenza, come pure nel caso di revoca o rinunzia, dovrà inoltre a sua cura e spese rimuovere l’impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nello stato primitivo;
  3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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