LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALI
Modulistica ed istruzioni per la
presentazione delle domande
- MODULO DI RICHIESTA
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LE LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALI
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO:
- che con Delibera di Giunta Regionale n° 4312 del
04.08.1998, ai sensi dellart. 52 della legge regionale n° 4/97, sono stati
approvati i primi adempimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti
degli Enti Locali per lesercizio delle funzioni conferite ai sensi della citata
legge regionale n° 4/97 in materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche;
- che in particolare sono state attribuite alla Provincia le
competenze in materia di licenze di attingimento di acqua pubblica, di cui allart.
56 del R.D. n° 1775 del 11.12.1933;
- che con la legge regionale n°53 del 11.12.1998 sono state
delegate alla Provincia le funzioni relative alle suddette licenze di attingimento di
acqua pubblica;
- che con lart. 209 della legge regionale n°14 del
06.08.1999 è stata abrogata la citata legge regionale n° 4/97 ma che, tuttavia,
lart. 191, comma 1 della L.R. n° 14/99 ha stabilito che leffettivo esercizio
delle funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti Locali ai sensi dellart.
8 decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di
risorse umane, patrimoniali e finanziarie di cui agli artt. 192 e 193, ad eccezione delle
funzioni e dei compiti amministrativi confermati e già operativi alla data di entrata in
vigore della medesima legge regionale n° 14/99, ivi compresi quelli in relazione ai quali
sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dellart.
52, comma 2 della L.R. n° 4/97;
- che, pertanto, per effetto di tale norma, continuano ad
essere operative le disposizioni di cui alla citata delibera n° 4312 del 04.08.1998;
- che la legge n°142/1990 e successive modifiche ed
integrazioni hanno affidato alla Provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale;
- che si ritiene di confermare allAssessorato Ambiente,
nellambito del Settore Tutela Acque, lunità organizzativa incaricata di
procedere allistruttoria delle domande di autorizzazione alla ricerca delle acque ed
alla escavazione pozzi, di licenze di attingimento e di concessioni di derivazioni
dacqua pubblica;
CONSIDERATO:
- che le attività di rilascio delle licenze di attingimento
sono regolate dalle disposizioni di cui allart. 56 del R.D. 11.12.1933 n° 1775,
nonché dagli artt. 11 e 43 del R.D. 14.08.1920 n° 1285;
- che in particolare lart. 56 del R.D. n° 1775/33, come
modificato dallart. 9 del D.Lgs. 12.07.1993 n° 275, stabilisce che la licenza di
attingimento può essere accordata purchè non siano alterate le condizioni del corso
dacqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato, ove definito, il
minimo deflusso costante vitale;
- che le Autorità di Bacino preposte ai bacini idrografici
nazionali, interregionali e regionali ricadenti nel territorio provinciale non hanno a
tuttoggi definito il minimo deflusso costante vitale;
- che lAutorità di Bacino del Fiora ha emesso Norme di
salvaguardia, in vigore fino al 31.01.2001, con le quali limita, tra laltro, la
concessione delle licenze annuali di attingimento alle sole licenze già assentite e per
le quali viene chiesto il rinnovo, nel limite massimo di 10 l/s per ciascuna licenza;
- che si rende necessario definire procedimenti di rilascio
delle licenze di attingimento che garantiscano la razionalizzazione dei prelievi durante
il periodo estivo ed il riparto delle disponibilità idriche tra le utenze, privilegiando
gli usi irrigui in agricoltura ai sensi della legge n° 36/94;
VISTO il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile del servizio ai sensi
dellart. 53 della legge 08.06.1990 n° 142 atteso che, nella fattispecie, non
ricorrano i presupposti per lacquisizione del parere in ordine alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della spesa;
DELIBERA
- di recepire quanto disposto dalla legge regionale n° 53/98,
dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 4312/98 e dalla legge regionale n° 14/99
in tema di rilascio di licenze di attingimento di acqua pubblica;
- di individuare nel Settore Tutela Acque
dellAssessorato Ambiente, ai sensi dellart. 4 della legge n° 241 del
07.08.1990, lunità operativa responsabile che procederà allistruttoria
tecnico-amministrativa delle domande inoltrate;
- che il rilascio dellautorizzazione dovrà avvenire
entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista
e comunque secondo le modalità ed i tempi previsti al successivo punto 4). Qualora debba
venire richiesta una integrazione di documentazione il termine generale sopra fissato
ricomincerà a decorrere dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti
richiesti;
- che per garantire la ripartizione della risorsa tra i
richiedenti, tutelando altresì le licenze già assentite, le licenze verranno concesse
ogni anno alle date del 30 gennaio, 30 Marzo, 30 Maggio, 30 Luglio e 30 Settembre, con
priorità per luso irriguo in agricoltura, raggruppando ad ognuna delle date sopra
elencate le domande pervenute tra la stessa e la precedente; le licenze avranno comunque
scadenza al termine dellanno solare in cui saranno rilasciate;
- le licenze verranno accordate con decorrenza coincidente con
la data di presentazione della relativa domanda; qualora sia necessario richiedere
integrazioni alla documentazione presentata, anche in sede di verbale di sopralluogo, la
licenza decorrerà dalla data di presentazione delle integrazioni stesse;
- che le licenze di attingimento dovranno comunque essere
rilasciate nel rispetto delle norme e delle direttive emesse dalle Autorità di bacino
competenti;
- che la somma da richiedere agli utenti a titolo di rimborso
spese istruttorie per ogni singolo procedimento autorizzativo ammonta a lire 200.000
(duecentomila) per la prima licenza di attingimento; tale somma è ridotta a lire 100.000
(centomila) per i rinnovi di licenze già assentite in anni precedenti; il versamento
della somma e lesibizione della relativa quietanza costituiscono condizione di
procedibilità dellistruttoria;
- che rientra comunque nelle facoltà del Dirigente del
Settore, ai sensi dellart. 56, comma 1 del R.D. n° 1775/33, negare la concessione
della licenza di attingimento per motivi di pubblico interesse;
- che le licenze di attingimento ai sensi dellart. 56
del R.D. n° 1775/33 sono adottate a firma del Dirigente del Settore Tutela Acque, fatti
salvi i casi per i quali il Dirigente del Settore di concerto con lAssessore
allAmbiente ritenga necessario procedere al rilascio previa deliberazione della
Giunta Provinciale;
- che le licenze di attingimento sono rilasciate con
riferimento al terreno da irrigare intendendosi pertanto, ai sensi dellart. 56 comma
3 del R.D. n°1775/33, che le licenze non possono essere rinnovate per più di cinque
volte per irrigare la medesima superficie irrigua come catastalmente identificata;
- di adottare ai fini del rilascio della licenza di
attingimento il seguente procedimento istruttorio:
- esame della domanda e documentazione allegata: il
richiedente lautorizzazione è tenuto a presentare la domanda secondo le modalità
indicate sullapposito modulo allegato alla presente deliberazione (modello L); ai
sensi dellart. 43 del R.D. n° 1285/1920, alla domanda andranno allegati i disegni
eventualmente necessari, nonché una relazione descrittiva delle opere e dimostrativa
della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi. Alla
domanda verrà altresì allegata la ricevuta del versamento della somma dovuta
allAmministrazione a titolo di rimborso spese istruttorie (nella misura di cui al
precedente punto 6), effettuato sul c/c postale n° 12602017 intestato a Amministrazione
Provinciale di Viterbo - Servizio Tesoreria oppure a mezzo bonifico bancario c/o
Tesoriere Amministrazione Provinciale di
Viterbo CARIVIT SpA - via
Mazzini, 129 01100 Viterbo, ABI 06065, CAB 14500;
- richiesta di integrazioni: nel caso in cui sia necessario
richiedere documentazione integrativa, questa dovrà essere fornita entro un tempo massimo
di 90 gg. dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la ditta sarà diffidata a
presentare quanto precedentemente richiesto entro un tempo massimo di 15 gg, dopo di che
lautorizzazione verrà negata con atto dirigenziale;
- Sopralluoghi: il responsabile del procedimento potrà
decidere, in relazione alla entità ed alla ubicazione del prelievo, di procedere agli
accertamenti e sopralluoghi che riterrà necessari per la definizione
dellistruttoria;
- Conclusione dellistruttoria: al termine della fase
istruttoria, il responsabile del procedimento invierà al Dirigente una relazione
conclusiva; provvederà altresì alla redazione e allinvio al Dirigente
dellatto autorizzativo e del Disciplinare;
- di stabilire che il provvedimento autorizzativo sarà
inviato allAutorità di Bacino competente per territorio;
- che, per motivi di pubblico interesse o in caso di mancato
rispetto delle disposizioni contenute nellatto autorizzativo o nel disciplinare il
Dirigente, con proprio atto, può disporre la revoca dellautorizzazione
allattingimento, quante volte ne ravvisi la necessità. In caso di revoca la Ditta
non avrà a pretendere alcun indennizzo; allo scadere della licenza, come pure nel caso di
revoca o rinunzia, dovrà inoltre a sua cura e spese rimuovere limpianto di
attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della
presa nello stato primitivo;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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