Avvisi pubblici
Nuova legge regionale sul turismo
Tutte le competenze della Provincia a seguito della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)
- Pubblicato il 30/8/2007
Sul Supplemento Ordinario n. 5 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2007, è stata pubblicata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente la nuova organizzazione del sistema turistico laziale.
Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge e nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:
a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;
c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;
d) svolgono, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 6, le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche.
Sulla base della nuova normativa, le competenze delle province sono le seguenti:
1) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
2) il controllo della qualità dei servizi;
3) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A.
Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:
a) la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive;
b) l'attribuzione della classifica delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato;
c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, ivi compresa l'attività di vigilanza;
d) le associazioni pro-loco;
e) la concessione di contributi.
Le province inoltre:
a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;
b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell'ambito del sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all'Osservatorio regionale del turismo.
L'art. 60 della medesima legge regionale disciplina la soppressione delle AA.PP.TT. con contestuale trasferimento alle province del personale dipendente e degli immobili in uso.
Il Dirigente (Mara Ciambella)
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13
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