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Settore 8: Ambiente - Tutela suolo aria e acqua - Energia
Dirigente: FLAMINIA TOSINI
Responsabile dell'ufficio: MORENO TUCCINI
Recapiti dell'ufficio:Referenti:
TUCCINI MORENO - Tel. 0761 313724
Norme di riferimento:
Funzioni
L'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee è prevista e normata dall'art. 95 del R.D. 1775/33, che dispone che "salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire".
Con il decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela della Pubblica Amministrazione, e pertanto chiunque voglia provvedere alla escavazione di pozzi per uso diverso dal domestico deve presentare apposita istanza alla Provincia.
Per l’uso domestico non necessita autorizzazione, ma è indispensabile la denuncia del pozzo da effettuare ai sensi del D.lgs 275/1993.
La denuncia del pozzo è obbligo introdotto dall’art. 10 del D.lgs 275/93, il quale stabilisce che "Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché‚ non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio"; l’omessa denuncia viene punita, salvo che nel caso di cui all’art. 93 del R.D. 1775/33 (pozzi per uso domestico) con la sanzione amministrativa da 103,29 a 516,46 Euro.
La denuncia deve essere presentata una sola volta, fatta salva la necessità di ulteriori presentazioni dovute a variazioni delle informazioni contenute nel modulo di denuncia.
La denuncia dei pozzi va effettuata ai sensi dell'art. 103 del R.D. n° 1775/33 (Mod. B, scarica modulo) relativamente ai nuovi pozzi. Fino al 31/12/2007 sarà possibile effettuare la denuncia in sanatoria dei pozzi esistenti (scavati antecedentemente al 10/08/1999) ai sensi del D.lgs. 12/07/1993 n° 275 (Mod C scarica modulo);
Le licenze di attingimento sono previste e regolate dall'articolo 56 del R.D. 1775/33, il quale stabilisce che "compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
Le licenze di attingimento non possono essere concesse per più di cinque anni, per irrigare lo stesso appezzamento di terreno.
La Provincia di Viterbo ha inoltre adottato il Regolamento per il rilascio delle licenze di attingimento, che stabilisce i tempi del procedimento e fissa le spese istruttorie a carico del richiedente la licenza.