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Home -> Lavoro -> indice servizi -> Apprendistato professionalizzante
Dal 30 settembre 2007 è entrato in vigore il regolamento regionale n. 7 del 21/05/2007 che dà piena attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2006 (Disposizioni in materia di formazione dell’apprendistato) che è l’espressione dell’attuazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante introdotto con il Decreto Legislativo 276/2003 art. 49 (decreto di attuazione della Legge Biagi). Si tratta di nuovo strumento a disposizione dei giovani, per entrare nel mercato del lavoro.
È rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre sono sufficienti 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base ed all’accrescimento della capacità tecniche del lavoratore, per rispondere alle esigenze del mercato.
La durata del contratto varia in relazione alle modalità stabilite nei contratti collettivi, che ne definiscono la durata in ragione del tipo di qualifica da conseguire.
È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante entro il limite massimo previsto dal contratto per il conseguimento della qualifica.
Nell’ambito del contratto è previsto un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno: spetta alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
La legge della Regione Lazio n. 9/2006 ha stabilito che per attivare un contratto di apprendistato è necessario ottenere il parere di conformità (c.d. Allegato A), che viene rilasciato da una specifica commissione costituita presso l’Ente bilaterale territoriale, se previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla Commissione provinciale di concertazione per il lavoro avente sede presso la Provincia.
La Commissione provinciale rilascia il parere su richiesta del datore di lavoro in base a quanto descritto nelle informazioni contenute nell’Allegato A. Tale richiesta va presentata al Centro per l’Impiego competente per territorio, che verifica la completezza della documentazione presentata e la trasmette alla Commissione provinciale.
La Commissione di Concertazione è chiamata ad esprimere il parere relativo alla verifica della coerenza tra il piano formativo individuale generale, predisposto dall’impresa, ed il profilo formativo definito ai sensi dell’art. 2 dalla legge regionale.
La Commissione valuta la richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e qualora vengano rilevati elementi di non conformità tra il piano formativo individuale generale predisposto dall’impresa e la qualifica da conseguire, questi vengono segnalati all’impresa per le opportune modifiche. Se la Commissione non si esprime entro tale termine, vale il principio del silenzio-assenso e l’impresa può procedere all’assunzione.